Per un inventore italiano è possibile depositare la prima domanda di brevetto (domanda prioritaria) sia in Italia - all'Ufficio Brevetti e Marchi - sia all'estero.
La domanda prioritaria, che se non estesa all'estero condurrà ad un brevetto valido solamente nel paese in cui è stata depositata, è così definita in quanto la sua data di deposito (data di priorità) potrà essere rivendicata in successive domande depositate all'estero.
Il diritto di priorità: La Convenzione di Parigi ha stabilito che chi abbia depositato per la prima volta una domanda di brevetto in uno Stato della Convenzione ha un anno di tempo per depositare domande corrispondenti in altri Stati e gli effetti di tali domande, per quello che riguarda la divulgazione ed anticipazione di altri brevetti, partono dalla data di deposito della prima domanda (Priorità). In pratica grazie a questa convenzione si hanno 12 mesi di tempo dalla data del primo deposito per depositare all'estero le domande corrispondenti.
Brevetto italiano: A seguito della convenzione tra l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) e l’EPO è prevista la redazione da parte dell’EPO di una ricerca di anteriorità accompagnata da un’opinione scritta per tutte le domande di brevetto per invenzione industriale depositate in Italia dal 1° luglio 2008 - che non rivendichino alcuna priorità. L’ottenimento di un parere tecnico autorevole sulla brevettabilità di un’invenzione agevola i depositanti nell’assunzione delle decisioni circa la futura estensione territoriale del brevetto italiano, a fronte di costi più contenuti rispetto a quelli che si dovrebbero sopportare ricorrendo ad alternative procedure internazionali per il deposito della domanda di priorità.
Un primo deposito italiano può essere conveniente per quelle invenzioni che necessitano di un’immediata protezione (es. nuove molecole), ma che allo stesso tempo necessitano di ulteriori messe a punto ed approfondimenti e che pertanto richiedono tempo per poter essere meglio definite. Inoltre la legge italiana consente (prima della cessione del brevetto, cioè entro almeno tre anni dal deposito) di correggere, integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati, purché l'oggetto del brevetto non si estenda oltre il contenuto della domanda iniziale.
Brevetto europeo: Fino agli inizi degli anni '70 la domanda prioritaria veniva estesa paese per paese, mediante singoli depositi nazionali. Da allora, grazie alla Convenzione sul brevetto europeo (oggi comprensiva di 38 stati membri, 2 stati con accordi di estensione e 4 stati con accordi di convalida), nella quasi totalità dei casi l'estensione avviene depositando un'unica domanda presso l'Ufficio Brevetti Europeo, il quale dopo il superamento di un attento esame sostanziale, concede un brevetto europeo che però ad oggi non ha validità sovranazionale e deve essere nuovamente convalidato nei diversi paesi europei nei quali si desidera avere protezione. A 6/8 mesi dal deposito di una domanda di brevetto europeo il titolare della domanda riceverà un "Rapporto di ricerca", cioè una segnalazione di documenti anteriori ricollegabili all'oggetto della domanda di brevetto e che possono essere lesivi della novità e dell’attività inventiva, accompagnato da una "Opinione preliminare". Tali documenti sono utili strumenti per capire la “bontà” dell’invenzione con sufficiente anticipo per prepararsi alla fase di esame della domanda di brevetto, durante la quale i titolari dovranno rispondere a eventuali opposizioni e richieste presentate dall’esaminatore.
Brevetto comunitario: Allo studio da diversi anni e non ancora attivo, il Brevetto Comunitario è una forma di tutela brevettuale il cui scopo sarà quello di creare un unico titolo valido in tutti gli Stati dell’Unione Europea, come se fosse un normale brevetto nazionale. La gestione della procedura di rilascio del Brevetto Comunitario sarà sempre affidata all’EPO e potrà presentarsi sia come alternativa al Brevetto Europeo che rappresentare una fase dello stesso. Al momento, anche se è stato emanato il regolamento per il Brevetto Europeo ed è stato approvato l’Accordo per l’istituzione di una Corte unificata per il Brevetto Unitario, l’iter di attivazione di questa nuova forma di tutela brevettuale è in fase di stallo ed in attesa delle necessarie ratifiche oltre che della definizione del regolamento attuativo.
Il brevetto europeo con effetto unitario (“brevetto unitario”) sarà rilasciato dall'Ufficio Europeo dei brevetti (EPO) e consentirà, attraverso il pagamento di una unica tassa di rinnovo direttamente all'EPO, di ottenere contemporaneamente la protezione brevettuale nei 26 paesi UE aderenti all'iniziativa: Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Polonia, Malta, Cipro, Grecia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Portogallo, Austria, Romania, Bulgaria, Ungheria, Irlanda. Il brevetto unitario non si sostituisce ma semplicemente si affianca alla tutela brevettuale oggi esistente a livello nazionale (in Italia presso l’UIBM) e a livello europeo (presso l’EPO). Esso sarà operativo dopo l’entrata in vigore dell’Accordo internazionale sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) e l’inizio della sua applicazione provvisoria. Ciò si stima non potrà avvenire, nel migliore dei casi, prima della prima metà del 2019 tenuto conto che la ratifica dell’Accordo TUB e del suo Protocollo per l’Applicazione Provvisoria sta registrando dei ritardi in alcuni paesi UE aderenti.
Brevetto americano: Nel sistema americano vige il principio del “first to invent” e non “first to file”: è cioè sufficiente dimostrare di essere arrivati per primi ad un invenzione (anche se è stata depositata da altri) per averne riconosciuta la paternità, contrariamente agli altri sistemi brevettuali dove chi prima deposita la domanda di brevetto acquisisce il diritto di monopolio. Inoltre, in caso di predivulgazione talvolta si può ricorrere al deposito di una domanda di brevetto americana: infatti negli USA è consentito depositare una domanda entro un anno dall’avvenuta divulgazione (grace period). Resta inteso però che tale domanda non potrà essere estesa in altre nazioni. Infine, negli USA il diritto al deposito spetta all’inventore, anche se dipendente di impresa privata, che provvederà poi a trasferire il diritto al datore di lavoro, generalmente per una cifra simbolica.
Procedura P.C.T.: Utilizzata ormai su larghissima scala, la procedura Patent Cooperation Treaty, conosciuta come "domanda P.C.T.", costituisce una sorta di "prenotazione" per i vari paesi aderenti (152 al 30/06/2018) nei quali potrà avvenire – entro un termine di 30/31 mesi dalla data di priorità – il vero e proprio deposito nazionale. Secondo la convenzione PCT, l'Europa è considerata un singolo paese, nel senso che al momento della decisione la domanda PCT si trasformerà in una "domanda europea". Per quanto riguarda i vantaggi della procedura PCT, oltre a concedere un lasso di tempo relativamente lungo prima di impegnarsi economicamente nel deposito di brevetti in diverse nazione, fornisce anch’essa un rapporto di ricerca corredato da un commento scritto (written opinion) dell’esaminatore che rappresenta un parere preliminare sul brevetto. È possibile poi richiedere, dopo pagamento di un apposita tassa, un "Esame Preliminare". L’esito di questo esame, che non ha alcuna ripercussione sulle procedure successive di brevettazione, può comunque essere utile per valutare la validità di un brevetto e quindi per evitare le spese di nazionalizzazione. Un brevetto viene pubblicato, cioè “reso disponibile al pubblico”, dopo 18 mesi dalla data del primo deposito.